Atto costitutivo

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ATTO COSTITUTIVO

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE

(ai sensi del D.Lgs. 460/97)

In data 23 marzo 2012 presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria San Luigi Gonzaga in Orbassano (TO), Regione Gonzole n. 10, in presenza della Dott.ssa Rosanna Binaghi in rappresentanza della Fondazione Telethon, si sono riuniti i seguenti Sigg.ri:

  • Treglia Rita (1970);

  • Dedominici Debora (1978);

  • Cagna Francesca (1988);

  • Cagna Lorenzo (1988);

  • Rotondi Maria Angela (1961);

  • Barbaro Santa (1965);

  • Trabalzini Lorenza (1960);

  • Goitre Luca (1981);

  • Retta Saverio Francesco (1963);

  • Capris Marco (1963).

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione denominata “CCM Italia - Associazione Italiana Angiomi Cavernosi (AIAC) Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ed avente una forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L’Associazione potrà far uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” dell’acronimo “ONLUS” .

Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro.

Art. 3 - L'associazione ha sede nel comune di Orbassano (TO).

Art. 4 - L'associazione ha come scopo esclusivo il fine di solidarietà sociale. In particolare essa ha lo scopo di promuovere, informare, divulgare in Italia, presso la comunità scientifica, presso le famiglie, la popolazione, le associazioni e le istituzioni, lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche nel campo della diagnosi e della cura della Malformazione Cavernosa Cerebrale (CCM), detta anche Angioma Cavernoso (A.C.) o Cavernoma. L’associazione si propone di supportare, senza fini di lucro, tutte le persone affette da Angioma Cavernoso e le loro famiglie nella soluzione di problemi medicali e sociali. L’Associazione si propone di favorire l’assistenza socio-sanitaria in favore delle persone colpite da A.C. e delle loro famiglie con progressiva collaborazione con le Associazioni e gli Istituti operanti in Italia e all’estero.

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 6 - L'associazione è apartitica ed aconfessionale.

Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al presente atto, alla lettera A, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano.

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un’associazione avente la qualifica fiscale di Onlus.

Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore dell'Associazione sia stabilito in euro 50,00 (cinquanta) costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 7 (sette) membri.

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona del Sig. Retta Saverio Francesco e del Consiglio Direttivo.

A comporre lo stesso vengono eletti i Sigg.ri:

1) Retta Saverio Francesco, presidente

2) Treglia Rita, vice-presidente

3) Cagna Lorenzo, tesoriere

4) Cagna Francesca, segretaria

5) Rotondi Maria Angela, consigliere

6) Dedominici Debora, consigliere

7) Trabalzini Lorenza, consigliere

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza di cui all'art.2382 C.C..

Art. 10 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto che è soggetto a imposta di registro in forma fissa ai sensi dell’art. 22, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 460/97 ed esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del suddetto decreto.

Il Presidente viene autorizzato ad esercitare l’opzione Onlus con comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2012.

 

Orbassano (TO), 23 marzo 2012

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: (da tutti i soci fondatori)

Ultimo aggiornamento Martedì 22 Maggio 2012 10:10

 
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